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Cosa devono fare i COMUNI?

In base alle Direttive Vigenti si ricorda che devono redigere lo Studio Geologico conforme alla L.R. 12/05:

  • i Comuni che non hanno mai proceduto a realizzare alcuno studio geologico ai sensi della L.R. 41/97 esteso all'intero territorio comunale;
  • i Comuni che rientrano negli allegati A e C della d.g.r.7/7365 che non hanno mai avviato l'iter di adeguamento al PAI ai sensi del punto 5;
  • i Comuni che hanno realizzato uno studio geologico esteso all'intero territorio comunale prima dell'entrata in vigore della L.R. 41/97;
  • i Comuni che hanno realizzato uno studio geologico esteso all'intero territorio comunale ai sensi della L.R. 41/97, ma che hanno subito modifiche dell'assetto geomorfologico a causa di eventi e/o loro effetti indotti;

Tutti i Comuni sono comunque tenuti ad aggiornare i propri studi geologici ai sensi della presente direttiva relativamente:

  • alla componente sismica;

e qualora non sia ancora stato fatto:

  • alla cartografia di sintesi e fattibilità, che deve essere estesa all'intero territorio comunale;
  • all'aggiornamento delle carte dei vincoli, di sintesi e di fattibilità, con la normativa, riguardo alle perimetrazioni delle fasce fluviali e delle aree a rischio idrogeologico molto elevato;

Tutti i comuni devono inoltre adempiere alle funzioni relative alle attività di “polizia idraulica”, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, concernenti il reticolo idrico minore di propria competenza secondo i criteri espressi dalla vigente normativa, la quale precisa inoltre che l’individuazione delle fasce di rispetto dei corpi idrici attribuiti al reticolo idrico minore dovrà prioritariamente essere condotta sulla base di specifici rilievi e conseguenti studi idrologici di dettaglio. Ciascuna Amministrazione comunale deve dotarsi di apposito elaborato tecnico costituito da una parte cartografica, con l’indicazione del reticolo idraulico e delle relative fasce di rispetto, e da una parte normativa con l’indicazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione all’interno delle fasce di rispetto. Poiché le distanze di rispetto dei corpi idrici superficiali attualmente definite secondo le norme previste dal R.D. 523/1904 possono essere derogate solo se previsto da discipline locali, da intendersi anche quali norme urbanistiche vigenti a livello comunale, gli elaborati tecnici prodotti dovranno essere oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico.

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